Art. 2.
(Commissione per la desecretazione degli atti di Stato).

      1. È istituita la Commissione per la desecretazione degli atti di Stato, di seguito denominata «Commissione», responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, finalizzato alla desecretazione degli atti di Stato, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
      2. La Commissione è presieduta da un funzionario dello Stato ed è composta da due senatori e da due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, da quattro funzionari pubblici, da quattro

 

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docenti universitari di ruolo in materie storiche e giuridico-amministrative nonché da quattro esponenti della società civile con funzioni di controllo e di garanzia. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.